19 Gennaio 2026

Gadi Luzzatto Voghera, Milena Santerini, Melissa Sonnino e David Terracina discutono sulla necessità di una nuova legge sull’antisemitismo

Fonte:

Riflessi Menorah

C’È BISOGNO DI UNA LEGGE SULL’ANTISEMITISMO?

GADI LUZZATTO VOGHERA
Gadi Luzzatto Voghera, storico, è direttore del Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec)
Gadi, a che livello è arrivato l’allarme antisemitismo nella nostra società?
I dati elaborati dall’osservatorio antisemitismo costituito presso il Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec), che stanno alla base del prossimo rapporto che presenteremo alla fine di questo mese, mostrano ancora una crescita importante del fenomeno. I dati raccolgono le segnalazioni ricevute, che come sappiamo descrivono solo in parte la grandezza dell’antisemitismo; ciò nonostante, la crescita è evidente e visibile, tant’è che probabilmente questa evidenza ha dato vita ai vari disegni di legge oggi in discussione in Parlamento. Segnalo in particolare con preoccupazione la crescita delle aggressioni fisiche, che costituisce un assoluto inedito nel nostro paese. Per fortuna, per quel che riguarda l’Italia, abbiamo ancora violenze contenute, mentre altrove sappiamo che la situazione è molto peggiore; tuttavia i dati vanno letti con preoccupazione. In generale, il rapporto evidenzia anche una forte pressione che si esprime attraverso l’uso di un linguaggio antisemita in molte forme, e che ormai si fa difficoltà a contenere, nonostante da oltre un anno l’Italia si sia dotata di una nuova strategia contro l’antisemitismo. La mia impressione è che oggi si faccia fatica a contrastare il fenomeno perché innanzitutto non si sa come descrivere l’antisemitismo, una difficoltà che conseguentemente ne produce altre sul piano dell’impegno a lottare contro di esso.
Quali dovrebbero essere a tuo avviso le misure più adeguate da adottare per contrastare questo crescente antisemitismo?
Mi sembra che la strategia per la lotta all’antisemitismo che citavo prima, che ha un suo senso e la sua ragion d’essere, abbia innanzitutto bisogno di tempo per essere attuata, e di risorse per metterla in campo. Al contrario, essa sembra chiusa in un in un cassetto in qualche ufficio della Presidenza del consiglio. È stata emanata, ma non ha un proprio budget a disposizione, per cui gli attori istituzionali coinvolti dovranno lavorare presso i vari ministeri coinvolti, per sollecitarli a impegnare spese in tal senso. Ricordo che attualmente la strategia nazionale si compone di oltre 60 azioni di intervento: come si comprende delineano un impegno importante, che non può essere attuato senza adeguate risorse. E poiché le cose procedono a rilento, ecco che il legislatore deve essersi convinto di passare a una soluzione diversa, ossia di approvare una legge che riesca a realizzare quello che al momento la strategia fatica a ottenere.
A tuo avviso quindi una legge sull’antisemitismo oggi è necessaria?
A mio avviso no, non lo è. Poiché però ho pieno rispetto del Parlamento, se questo riterrà che l’antisemitismo sia un tema da affrontare attraverso una legge, allora credo che dovremo prenderne atto e dare il nostro contributo per fare in modo che la legge sia la migliore possibile.
Attualmente ci sono almeno tre disegni di legge a riguardo: a firma Gasparri, Scalfarotto, Del Rio. E un quarto è annunciato in arrivo da parte del partito democratico.
Tutti i disegni di legge depositati citano la strategia per la lotta all’antisemitismo elaborata dal coordinatore nazionale; ma la mia impressione è che nessuno di questi conosca in pieno ciò di cui parla. La strategia esiste, ma come ho detto prima non viene conosciuta e tantomeno studiata. Il risultato è che questi disegni di legge spesso prevedono sanzioni e azioni che si sovrappongono a quelle del coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo e al suo staff. Ho inoltre un’altra perplessità.
Quale?
Temo che, anche sulla base dell’esperienza passata, se in Parlamento non si formerà una volontà trasversale e condivisa, arriveremo al risultato di un’approvazione a maggioranza, ossia che sull’antisemitismo si possa innestare una lotta politica. È un rischio di cui non abbiamo assolutamente bisogno. L’emergenza antisemitismo c’è, l’ebreo come tale, o che è identificato come tale, oggi si sente a ragione minacciato. Non abbiamo quindi bisogno di assistere, su questo tema, a uno scontro verbale politico.
Approvare un disegno di legge sull’antisemitismo senza aver raggiunto la condivisione ampia fra tutte le forze politiche può essere controproducente. Certo, non mi nascondo che tale rischio è alimentato anche dal fatto che a sinistra si litighi molto, al proprio interno, sull’opportunità di presentare un testo sull’antisemitismo e sul suo contenuto.
Un altro tema molto discusso e se un disegno di legge sull’antisemitismo debba fare propria la dichiarazione IHRA.
Anche qui dobbiamo fare chiarezza. La working Definition dell’IHRA, che io considero avere molti pregi e qualche difetto, si autodefinisce come una dichiarazione che non serve per essere tradotta in un atto normativo, cioè in una legge. Piuttosto, essa è uno strumento utile a comprendere e combattere il fenomeno dell’antisemitismo, e come tale è stata fatta propria dalla strategia europea contro l’antisemitismo e dalle varie strategie nazionali. Come vedi, la dichiarazione IHRA è sì importante, ma non perché recepita da un testo di legge.
Se alla fine il Parlamento arrivasse a votare una legge sull’antisemitismo, a tuo avviso che caratteristiche dovrebbe avere?
Ti dico innanzitutto cosa non dovrebbe prevedere. Una legge del genere non dovrebbecontenere nessuna sanzione penale. L’antisemitismo infatti va combattuto innanzitutto su altri piani. Inoltre essa dovrebbe prevedere un finanziamento adeguato. Non possiamo più continuare a ragionare sui massimi sistemi affidandoci alla buona volontà dei vari attori coinvolti. Dobbiamo invece investire sull’educazione, la formazione e la prevenzione e la prevenzione. Da questo punto di vista, il disegno di legge presentato dall’onorevole Del Rio, se non altro, individua due elementi interessanti. Il primo è quello che insiste sull’importanza di intervenire sul sistema educativo nazionale, anche a livello universitario. Questo significa, ad esempio, finanziare corsi di laurea e percorsi di conoscenza universitari, rompendo una tendenza che va nel senso della loro diminuzione. Il secondo elemento è lavorare contro la diffusione dei linguaggi di odio, soprattutto attraverso le piattaforme digitali. Anche qui, vorrei però denunciare un problema serio.
Quale?
L’ autorità che in Italia è preposta a combattere la diffusione dei linguaggi d’odio nel mondo digitale e l’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM). Purtroppo, da oltre un anno la mia esperienza è stata che non solo l’AGCOM è inerte rispetto a tutte le iniziative che dovrebbe prendere al riguardo, ma essa è apertamente ostile a interventi diretti che combattano l’antisemitismo. Il Cdec, per esempio, ha chiesto più volte di essere accreditato come soggetto privilegiato nell’individuazione e nella segnalazione di tutti i linguaggi d’odio che corrono sul web; eppure non abbiamo ottenuto ancora alcun risultato. Non so quali siano le cause di questa avversione, ma registro che essa ha prodotto una immobilità pressoché totale.
In conclusione, da dove dovrebbe cominciare una seria azione di prevenzione e di lotta dei linguaggi d’odio e dell’antisemitismo?
Gli strumenti penali esistono, e sono quelli contenuti nel codice penale, così come modificato negli ultimi anni. Piuttosto ribadisco che l’urgenza è quella di rendere sensibili tutti quei soggetti che poi, nella vita quotidiana, hanno la responsabilità di combattere l’antisemitismo. Penso alle forze dell’ordine, alla magistratura giudicante, a quella requirente. Spesso tali soggetti non sono attrezzati in modo sufficiente per comprendere il fenomeno dell’antisemitismo e per reagire contro di esso. Le risorse di cui c’è bisogno, ad esempio, dovrebbero essere impegnate per corsi obbligatori che aiutino gli operatori della giustizia e della sicurezzapubblica a conoscere il fenomeno, a individuarlo e a combatterlo. Al contrario, oggi succede che spesso un discorso d’odio contro gli ebrei, se denunciato, porti a una sentenza che, nel migliore dei casi, derubrica il fatto a un’ipotesi generica di minacce, oppure a una archiviazione perché si ritiene che sia un’espressione della libera manifestazione del pensiero. È grave, in un paese che appena ottant’anni fa fece dell’antisemitismo una priorità dello Stato. Non dobbiamo dunque abbassare la guardia contro gli allarmi che ci arrivano sempre più numerosi. Un’azione culturale efficace è il primo impegno che dobbiamo prendere nella lotta all’antisemitismo.

MILENA SANTERINI
Milena Santerini è ordinaria di pedagogia alla Cattolica di Milano. Autrice di numerosivolumi, è stata coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo dal 2020 al 2022. È vicepresidente del memoriale della Shoah di Milano
Milena, a che livello è arrivato l’allarme antisemitismo nella nostra società?
L’evoluzione del fenomeno mi sembra caratterizzata da due aspetti. Il primo è che esso procede secondo un andamento costante, ossia per picchi, ossia per crescita e successiva diminuzione. A determinare i picchi c’è stata solo la guerra a Gaza, che certamente ha avuto un effettopreponderante, ma ancora prima, negli anni precedenti, la pandemia, e ancora prima le due intifade. D’altra parte, oggi siamo a un livello mai raggiunto prima, molto più esteso, con un senso di ostilità diffuso che in questi due anni si è saldato anche con vecchi stereotipi antisemiti e che ha trovato giustificazione in alcuni casi anche sul piano politico. Da un lato, quindi, l’antisemitismo segue questo andamento oscillante, ma dall’altro i picchi sono molto più elevati: se prima del 2023 avevamo una media di 250 denunce all’anno, oggi esse appaiono triplicate.
Quali dovrebbero essere le misure più adeguate per contrastare l’antisemitismo, oggi?
Sicuramente occorre lavorare sulla formazione e sulla cultura. La priorità non è quindi quella di fissare nuove sanzioni penali, ma modificare la mentalità dei singoli e quella della società. Occorre approntare una reazione collettiva contro tutti gli stereotipi tradizionali contro gli ebrei. E soprattutto corre promuovere un lavoro educativo con i giovani, non soltanto nelle scuole.
C’è anche un allarme islamofobia in Italia?
Sì, certamente. Il fenomeno però è diverso e non coincidente con quello dell’antisemitismo. L’ostilità contro le persone di fede islamica è infatti mascherata, in genere con un sentimento ostile agli immigrati. È evidente che chi esprime pensieri di odio contro chi proviene da un altro paese non ha in mente gli immigrati, ad esempio, dell’est Europa, ma quelli di religione di fede islamica. Si tratta di un risentimento molto profondo, che evoca in alcuni casi anche aspetti psicologici. Tuttavia ha delle specificità proprie, che da un lato lo rendono diverso dall’antisemitismo, e dall’altro mi fanno dire che il termine stesso islamofobia non descrive adeguatamente tale fenomeno, perché rischia di limitarlo a una causa solo di tipo psicologico, che da sola non spiega tanta avversione. Piuttosto, preferirei parlare di ostilità e odio antislamico. Le specificità di tale fenomeno fa sì che esso debba essere combattuto al pari dell’antisemitismo, ma non allo stesso modo. Odio anti islamico e antisemitismo sono oggi due emergenze che devono essere affrontate contestualmente, ma con strumenti diversi.
Una nuova legge contro l’antisemitismo è necessaria?
Non ne sono sicura. Vorrei ricordare che in Italia e presente una strategia nazionale contro l’antisemitismo, elaborata dal coordinatore nazionale, che descrive in modo capillare tutte le azioni da intraprendere per contrastare l’odio contro gli ebrei. Rimango convinta che oggi le priorità siano quelle di rafforzare l’ufficio del coordinatore nazionale, innanzitutto dotandolo delle risorse necessarie per attuare la strategia nazionale. Occorre inoltre agire presso l’amministrazione pubblica: i ministeri, le scuole, gli enti locali. E promuovere il dialogo interreligioso. Queste sono le priorità di azione che servono per un efficace contrasto all’antisemitismo.
Se il parlamento decidesse di votare una legge contro l’antisemitismo, che caratteristiche dovrebbe avere?
A mio avviso la legge dovrebbe rafforzare e consentire l’attuazione delle azioni descritte dalla strategia nazionale contro l’antisemitismo. Certamente non serve una legge punitiva, perché l’antisemitismo non si combatte attraverso il diritto penale, ma con una capillare operazione culturale e formativa. Puntare a un inasprimento delle pene, che peraltro già esistono, non sarebbe un modo né efficace né serio di combattere l’antisemitismo.
C’è un problema di risorse economiche per rendere efficace il contrasto ed i discorsi d’odio contro gli ebrei?
Certamente c’è anche questo aspetto. Come ho detto prima è necessario rafforzare innanzitutto l’organigramma del coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. Ma a me sembra che occorra, ancor primo, affrontare un altro aspetto.
Quale?
A volte è netta la sensazione, che io stessa ho sperimentato esercitando le funzioni di coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, che a parole si dichiari di essere contro ogni forma d’odio, ma poi non si sia coerenti. In parlamento, ad esempio, è stato bocciato un emendamento a un testo volto a regolare l’intelligenza artificiale il quale avrebbe vietato di usarla per scrivere discorsi d’odio. In Europa tempo si possano ammorbidire i limiti alle piattaforme digitali, favorendo così l’ulteriore diffusione dei discorsi d’odio. Infine, per quel che riguarda le vicende italiane, si è mai vista una partita di calcio interrotta per sanzionare striscioni o cori antisemiti?
Tra pochi giorni si commemorerà il Giorno della memoria, che da anni pone una questione di fondo a istituzioni, storici, pedagogisti, educatori: come preservare la memoria dopo l’ultimo testimone: quale soluzione è possibile?
Io credo che occorra evitare sia l’eccesso di memoria che la mancanza di memoria. Mi spiego: innanzitutto va escluso che il commemorare ogni 27 gennaio la Shoah abbia avuto l’effetto di aumentare l’insofferenza verso gli ebrei e dunque l’antisemitismo. Al tempo stesso, se il Giorno della memoria viene vissuto dalle istituzioni e dalle scuole come un momento retorico, come un dovere burocratico, oppure se si continuano a proporre ai giovane narrazioni dal forte impatto emotivo, che puntano tutto sulla sofferenza della vittima, a volte in modo quasi morboso, oppure si fa della memoria della Shoah un terreno di lotta politica, ad esempio affermando che i viaggi della memoria sono organizzati e strumentalizzati dalla sinistra, allora è evidente che non avremmo saputo costruire una cultura della memoria adeguata.
Cosa proponi in alternativa a queste storture?
I giovani vanno stimolati e interessati. Ad esempio, bisognerebbe descrivere loro la macchina della distruzione, innanzitutto quella propagandistica. Come fu possibile, ad esempio, che in Italia di colpo milioni di persone accettarono senza protestare che una parte di loro venisse perseguitata e deportata verso i lager? Quale sistema propagandistico il regime fascista realizzò? Spiegare i meccanismi che hanno prodotto la Shoah è un modo non solo per comprendere storicamente quello che è accaduto, ma anche per evitare che gli stessi meccanismi possano in futuro ripresentarsi. Evidenziare come si costruisce la figura del nemico e la si disumanizza è un aspetto che ancora oggi ci può aiutare a comprendere come funziona la propaganda antisemita. Non bisogna dimenticare le sofferenze delle vittime, ma affiancare a tale ricordo la comprensione dell’organizzazione che rese quelle violenze possibili.

MELISSA SONNINO
Melissa Sonnino, direttrice della Rete Facing Facts, guida i programmi dell’organizzazione su hate speech e hate crime. Ha inoltre svolto il ruolo di senior researcher per il progetto NOA in Italia

Melissa, da anni lavori in un’organizzazione non governativa internazionale – CEJI – A Jewish Contribution to an Inclusive –, che si occupa di contrastare i crimini e discorsi d’odio, soprattutto a livello europeo. Di che ti occupi in particolare?
CEJI è una ONG Europea, con sede a Bruxelles, nata più di 30 anni fa, il cui obiettivo alle origini era fare da ponte tra le istituzioni europee e le comunità ebraiche europee per poi divenire rappresentante in Europa dei programmi formativi elaborati dall’ ADL (Anti Defamation League). Oggi oltre all’ obiettivo di fare training e formazione, c’è anche quello dell’Advocacy, a supporto specifico delle istituzioni europee.
Potremmo definirla una attività di lobbying a favore degli ebrei?
No, o non del tutto. CEJI promuove un’Europa inclusiva in cui ogni tipo di diversità sia rispettata e valorizzata. Oggi siamo partner delle istituzioni tramite un Framework Agreement con il Direttorato Giustizia e Diritti Fondamentali della Commissione europea. Supportiamo la commissione e altri stakeholder del settore nello sviluppo di politiche europee e nazionali sui crimini e discorsi d’odio, con un ruolo attivo nell’identificazione delle priorità da inserire nelle agende dei tavoli di lavoro europei. Infine ci occupiamo di ricerca qualitativa. Il nostro aspetto particolare è che abbiamo una forte identità ebraica, laica, ma ci occupiamo di ogni altra forma di discriminazione. Facciamo formazione a insegnanti, forze di polizia, in passato anche a organi giurisdizionali. Collaboriamo anche con OSCE, e il suo ufficio per i diritti umani, ODHIR, e con l’agenzia per i Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (FRA). Il nostro target è ampio, possediamo una visione allargata sui temi di nostro interesse.
C’è oggi un allarme antisemitismo nella nostra società?
Sicuramente assistiamo a un acuirsi del fenomeno. Dopo il 7 ottobre gli ebrei vivono sulla loro pelle un cambiamento di clima. Lo vediamo dai dati, dalle statistiche europee. Non so se è un allarme, ma certo c’è un’allerta, che riguarda in realtà tutti i continenti, se vediamo gli ultimi fatti di Sidney. È chiaro che il problema esiste.
L’antisemitismo è scollegato dai discorsi d’odio in generale? Per esempio, oggi c’è anche un allarme islamofobia?
Sono sempre un po’ scettica a usare la parola “allarme”. I dati che abbiamo sono utili per comprendere però un trend. Quello attuale segnala una crescita di ogni foma di discriminazione. All’indomani di ogni attacco grave contro gli ebrei, nei discorsi online c’è una crescita di ostilità nei confronti di comunità ebraiche e musulmane. Questo è un dato oggettivo. In realtà però ogni forma di discriminazione è in crescita, come segnalano le organizzazioni che con rigore raccolgono dati. Sappiamo anche che non avremo mai una descrizione esatta dei vari fenomeni, perché i sistemi di monitoraggio sono limitati e le denunce relative a singoli fatti è molto parziale: oltre il 90% di aggressioni motivate da odio antisemita e altre forme d’odio non vengono denunciate. Quello che cerchiamo di fare è connettere le varie strategie anti-odio.
Ce ne sono più d’una?
Certo. L’Europa ha una strategia antirazzismo, e da questa estate anche l’Italia. Da lì derivano le strategie per tutte le altre singole forme di odio e discriminazioni. Non c’è una gerarchia tra di esse, ma dovrebbero specializzarsi perché ogni forma di odio ha le sue caratteristiche. Bisogna dunque considerare l’antisemitismo dentro un contesto di odio razzista. Questa visione globale è importante. Se non si inserisce l’antisemitismo in un contesto più ampio, infatti, si rischiano contrapposizioni dentro la società civile, come quelle di oggi, per cui assistiamo a organizzazioni della società civile che attaccano Israele con espressioni antisemite e fomentano discorsi d’odio.
Oggi si sono rotte quelle reti di solidarietà e alleanze che un tempo erano a sostegno anche degli ebrei.
Quali dovrebbero essere le misure più adeguate per contrastare l’antisemitismo?
Oggi avvertiamo una situazione emergenziale, ma sappiamo che numerose sono state le vittime precedenti al 7 ottobre: Tolosa, Parigi, Bruxelles. Ciò è che è cambiato è il clima diffuso di odio, amplificato anche dagli istrumenti digitali, che crea un ambiente molto tossico per gli ebrei. Il 7 ottobre, con l’esplodere di sentimenti d’odio, ha accresciuto questo antisemitismo ambientale. Detto questo, il fenomeno è complesso, e non c’è una soluzione unica per affrontarlo. Quel che sappiamo è che dobbiamo preferire un approccio olistico, ossia complesso, con più attori in azione. Solo così è possibile ottenere risultati. Questo richiede che tutti i soggetti coinvolti devono essere coordinati, per risposte più efficaci.
Al centro dobbiamo mettere le persone colpite, le comunità. La strategia europea per il contrasto all’antisemitismo definisce già le varie aree di lavoro e menziona gli attori coinvolti e come dovrebbero agire; la strategia italiana, che riflette quella europea, pure menziona le azioni da svolgere e gli attori. Quello che manca sono i fondi. E poi manca anche comunicazione e coordinamento tra i vari soggetti coinvolti. Naturalmente ci sono buone pratiche, che dobbiamo capire come sostenere.
Una nuova legge sull’antisemitismo è necessaria?
Sicuramente la strategia nazionale è una guida molto importante per cominciare. Bisognerebbe capire cosa impedisce la sua attuazione piena; ripeto, credo ci sia un problema di fondi e di non perfetto coordinamento. Tra le varie proposte di legge, devo dire che quella Del Rio non aggiunge nulla rispetto alla realtà. Delibera aspetti che già ci sono nella strategia nazionale, mentre mancano assolutamente i fondi. Attualmente i vari ddl non aggiungono molto a quel che già esiste.
È una legge “liberticida”, come è stata accusata?
No. La limitazione della libertà di espressione di cui è stata accusata in realtà fa rifermento a funzioni già svolte dall’AGCOM, sulla base di norme europee già approvate, sulla regolamentazione delle piattaforme che sappiamo promuovono algoritmi spesso border line e anticamera di situazioni illegali. Piuttosto credo che dovremo vedere quello che accade in altri paesi.
Dopo gli attacchi di Manchester e Bondy Beach, ad esempio, si sta riflettendo a un provvedimento per contrastare contenuti on line che siano in grado, oltre una certa soglia, di fomentare violenza nel mondo reale.
Se il parlamento decidesse di approvare una legge, che caratteristiche dovrebbe avere?
Sicuramente c’è la necessità di stanziare fondi adeguati, e poi una importanza fondamentale è la formazione. In questi anni ho visto un percorso di miglioramento, per esempio 15 anni fa sarebbe stato impensabile che le forze di polizia ricevessero corsi di formazione sui crimini d’odio, e oggi è una realtà, grazie allo sforzo congiunto di istituzioni europee e nazionali. Qualcosa è stato fatto anche per la formazione di magistrati; in Italia con un progetto a cui ha partecipato anche il CDEC (progetto Hideandola). Renderei perciò la formazione più sistematica e forse obbligatoria. La legge potrebbe intervenire in questo senso. Importante è anche lavorare sulla prevenzione. E identificare bene ruoli e responsabili istituzionali.

DAVID TERRACINA
David Terracina è avvocato penalista, ricercatore di diritto penale, docente di diritto penale dell’informazione presso la facoltà di lettere dell’università di Roma Tor Vergata, docente di diritto penale dell’economia presso la facoltà di giurisprudenza della Pontificia Università Lateranense e presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Sull’(in)opportunità dell’adozione di una normativa ad hoc di contrasto all’antisemitismo. Il tema
Si discute oggi sull’opportunità di adottare una legge contro l’antisemitismo per contrastarne la crescita preoccupante. Il riferimento principale è al disegno di legge n. 1722/2025, la c.d. proposta Del Rio, che prevede “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line”, e che tante discussioni ha sollevato sia sul piano politico sia sul piano giuridico.
All’art. 1 si propone di adottare, per le finalità proprie del disegno di legge, la definizione di antisemitismo approvata dall’IHRA. Il successivo art. 2 prevede una delega al Governo “al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto previsti nella “Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” e di garantire la piena ed effettiva applicazione del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Digital Services Act)”. Il Governo dovrà disciplinare i diritti degli utenti dei servizi digitali e gli obblighi delle piattaforme, nonché le modalità di intervento dell’AGCOM, “in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line di servizi digitali in lingua italiana”.
Più in particolare, le piattaforme dovranno impegnarsi a garantire tutta una serie di diritti e vigilare sull’adempimento di una serie di doveri da parte degli utenti, tra i quali: la possibilità di segnalare i contenuti di carattere antisemita; nel caso di rimozione del contenuto, l’invio all’autore della diffusione della comunicazione della rimozione e della relativa motivazione; nel caso di nuova diffusione, la sospensione degli autori della violazione dall’utilizzo della piattaforma per un periodo di sei mesi; la previsione che gli utenti delle piattaforme on line possano segnalare direttamente, in forma associata, all’AGCOM casi specifici di diffusione di contenuti antisemiti, in collaborazione con gli organismi rappresentativi delle Comunità ebraiche.
Per comprendere la portata della proposta Del Rio, e ragionare sulla sua opportunità, occorre allora partire dalla definizione di antisemitismo adottata dall’IHRA, secondo la quale per antisemitismo deve intendersi “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto”.
Leggendo tale definizione si rimane colpiti dalla sua vaghezza. Che cosa si intende, in fatti, per “una certa percezione degli ebrei” e per “odio per gli ebrei?”. Non a caso, l’IHRA, per chiarire la portata della definizione, fornisce una nutrita e variegata casistica esemplificativa di ciò che deve essere qualificato come antisemitismo, su cui si tornerà a breve.
Ma a prescindere dalla proposta Del Rio, nel nostro ordinamento giuridico esiste già una normativa di contrasto contro gli atti di antisemitismo ed i comportamenti antisemiti, che rientrano nella più ampia categoria dei comportamenti razzisti e/o discriminatori.
A livello penale il riferimento è, in primis, alla previsione di cui all’art. 604-bis c.p., che punisce:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
La norma stabilisce, inoltre, che “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.
Vi è poi la disposizione di cui all’art. 1 del d.l. 122/1993 (c.d. Decreto Mancino), che punisce:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
Infine, tali fattispecie specifiche va affiancata la disposizione generale di cui all’art. 595 del codice penale, che prevede il reato di diffamazione e con cui si punisce chiunque offenda l’altrui reputazione.
Per quanto riguarda l’ambiente digitale, alle predette fattispecie di reato si accompagnano i poteri riconosciuti alle piattaforme e all’AGCOM dal Digital Services Act (DSA) del 2022.
Bisogna allora chiedersi in che modo la definizione di antisemitismo adottata dall’IHRA e la proposta di legge Del Rio possano migliorare le norme e gli strumenti appena richiamati o potenziare la risposta dell’ordinamento nei confronti dell’antisemitismo, senza che vengano compresse in maniera illegittima alcune libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione, tra tutte la libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. In alcuni casi, infatti, le disposizioni vigenti sembrerebbero riconoscere una protezione più ampia rispetto a quella prevista dall’IHRA.
Così, ad esempio, l’art. 604-bis c.p. sanziona non solamente la propaganda di idee fondate sull’odio, ma anche quelle fondate sulla superiorità e incrimina concreti atti di discriminazione.
La casistica dell’IHRA Come detto in precedenza, l’IHRA accompagna la definizione di antisemitismo con una casistica di condotte considerate antisemite su cui occorre riflettere e che potrebbero essere utilizzate come strumenti interpretativi anche della portata applicativa della proposta Del Rio. Prima di fare ciò, è necessario ribadire che il nostro ordinamento giuridico, all’art. 21 della Costituzione, garantisce a tutti la libertà di manifestazione del pensiero. Certo, anche la libertà di espressione, come tutte le libertà e tutti i diritti, ha dei limiti, rappresentati, nel caso specifico, dal rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’artt. 2 Cost. e dal principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Cost. In primo luogo, l’IHRA qualifica come antisemitismo l’atto di “Incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista”. Tale previsione sembrerebbe essere più angusta rispetto a quella della normativa penale italiana, restringendo la portata del concetto di odio. Così, ad esempio, non sarebbe considerato come atto di antisemitismo l’uccisione di ebrei per semplice antipatia.
Vi sono poi tutta una serie di comportamenti ritenuti dall’IHRA come atti di antisemitismo che presentano degli aspetti problematici in relazione alla loro compatibilità con la libertà garantita dall’art. 21 Cost. Tali comportamenti, infatti, travalicano i limiti della libertà di manifestazione del pensiero solamente laddove rappresentino delle manifestazioni di odio nei confronti degli ebrei e non, invece, l’espressione di critica, seppure aspra, esposta con linguaggio continente. Così, ad esempio, secondo l’IHRA costituisce atto di antisemitismo il “fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l’economia, il governo o altre istituzioni all’interno di una società”. E lo stesso vale anche per le condotte ritenute antisemite di “accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei”, di “accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione”, di “negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo”, di “applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro stato democratico” e di “fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei Nazisti”. Discorso a parte merita, invece, la condotta consistente nel “negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l’Olocausto)”. Nel nostro ordinamento, infatti, a differenza di altri ordinamenti, non esiste il reato di negazionismo. Questo è sicuramente dovuto alla forza riconosciuta all’art. 21 Cost. Si è, però, già anticipato come il negazionismo rappresenti un’aggravante delle condotte incriminate dall’art. 604-bis c.p. La negazione dell’olocausto assume rilevanza penale se rappresenta una forma di propaganda di odio religioso, ovvero una forma di istigazione o incitamento. Così, ad esempio, la pubblicazione di un lavoro “scientifico” volto a ridimensionare la Shoa, o anche a negarne l’esistenza, non rientrerebbe nella previsione in esame.
Infine, vi è la condotta di “considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele”. Questa ipotesi va letta assieme a quella che specifica che manifestazioni di antisemitismo possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Si tratta di un tema delicato, perché è necessario valutare nel caso concreto come tale responsabilità venga declinata.
D’altra parte, siamo noi ebrei i primi a sostenere che “kol Israel arevim zeh lazeh…”. [ciascun ebreo è responsabile l’uno per l’altro]. A prescindere dalla riflessione sulla rilevanza penale delle condotte appena esaminate, e dai dubbi circa la compatibilità delle stesse con il dettato dell’art. 21 Cost., il dato preoccupante è rappresentato dal fatto che la proposta di legge Del Rio consentirebbe alle piattaforme e all’AGCOM una compressione della libertà di manifestazione del pensiero che, per le ragioni sopra esposte, va ben oltre i limiti consentiti
dalla nostra Carta costituzionale.
Conclusioni
Analizzando la proposta Del Rio si è, dunque, visto come la stessa, per alcune ipotesi non sia in grado di aggiungere nulla in termini di prevenzione e repressione di condotte antisemite alle fattispecie di reato già esistenti, mentre per altre ipotesi risulta incompatibile con l’art. 21 Cost., ponendo anche un problema circa la legittimità dell’intervento delle piattaforme e dell’AGCOM. La libertà di manifestazione del pensiero è, infatti, ritenuta dalla nostra Corte costituzionale come la “pietra angolare” del sistema democratico, seguendo la strada tracciata a suo tempo da Voltaire. È sempre pericoloso vietare per legge di parlare di determinati argomenti o vietare la critica di determinati comportamenti. È solo attraverso il dialogo ed il confronto che si possono sconfiggere i pregiudizi, non certo vietandoli per legge. È evidente allora che la proposta Del Rio assume una valenza fortemente simbolica. In un momento in cui l’antisemitismo è in preoccupante crescita si chiede al legislatore di vietarlo in tutte le sue forme, senza però darne una definizione univoca e svincolando la compressione di libertà fondamentali dalla garanzia giurisdizionale.
Ma è davvero la legge lo strumento più adatto per far fronte alla marea antisemita? Davvero vietare per legge qualsiasi forma di espressione, seppur forte, nei confronti di Israele o degli ebrei è la soluzione che, magicamente, bloccherà l’ondata crescente di antisemitismo? A mio avviso sarebbe un po’ come pensare di risolvere con legge il problema del ritardo dei treni, senza intervenire sulle infrastrutture. L’antisemitismo, come il razzismo in generale, è un fenomeno culturale e come tale deve essere trattato. E la cultura non può essere cambiata a colpi di diritto penale o vietando che si parli di determinati argomenti. Basti pensare a quanto accade o accaduto al Fascismo con la legge Scelba. Inoltre, una legge ad hoc contro l’antisemitismo rischierebbe l’effetto boomerang, i cui segnali si possono già cogliere nel dibattito pubblico, di alimentare ulteriormente un sentimento di insofferenza, se non di vero e proprio odio, nei confronti degli ebrei e di Israele, per il “privilegio” giuridico ad essi riconosciuto o dagli stessi “preteso”. Gli ebrei non sono dei “panda”, esseri inermi e indifesi in via di estinzione che necessitano di una legislazione speciale per la loro tutela. Sono cittadini come tutti gli altri e come tutti gli altri devono essere trattati. Sono sufficienti le garanzie previste dalla nostra Costituzione e dalla nostra legge penale. E se tali strumenti non si ritengono sufficienti non è certo un problema di tecnica normativa ma, come detto, è un problema culturale e sulla cultura occorre agire e concentrare le energie. La Legge, quella formale, rappresenta quasi sempre la scorciatoia più breve per la soluzione dei problemi, che ha, però, una finalità squisitamente politica di acquisizione dei consensi, e che spesso si disinteresse dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo. Non è un caso che anche la proposta Del Rio concluda con la clausola di invarianza, senza alcun impatto sulla spesa pubblica. Al contrario, un’efficace strategia di contrasto dell’antisemitismo, così come del razzismo in generale, richiederebbe l’impiego di nuove, ingenti, risorse.