13 Ottobre 2025

DDL Gasparri contro antisemitismo

Il disegno di legge presentato al Senato da Maurizio Gasparri mira a rafforzare gli strumenti normativi contro l’antisemitismo. La proposta si articola in quattro articoli e prende le mosse dalla definizione operativa elaborata dall’IHRA, l’alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Si tratta di una definizione già adottata da diversi Stati europei, ma con finalità principalmente culturali o educative. Il DDL Gasparri punta invece a farne un riferimento anche penale, con implicazioni piuttosto ampie. Al momento (ottobre 2025), il testo è in esame alla Commissione Affari Costituzionali del Senato

Un’estensione formale e sostanziale

Il primo articolo impegna tutte le istituzioni pubbliche a utilizzare la definizione IHRA come criterio ufficiale per individuare i comportamenti antisemiti. L’obiettivo è rendere coerente l’azione amministrativa, educativa e giudiziaria. Viene previsto anche un coordinamento interistituzionale biennale per monitorare l’andamento del fenomeno.

Il secondo articolo introduce obblighi formativi per scuole, università, forze dell’ordine e sistema giudiziario. Si propone la creazione di una guida operativa per contrastare l’antisemitismo, utile sia per la prevenzione che per la segnalazione. Inoltre, le scuole dovranno organizzare corsi annuali per gli studenti.

Il terzo articolo si concentra sul sistema educativo. Le scuole diventano responsabili dell’attivazione di percorsi informativi, ma anche del monitoraggio interno. Sono previste sanzioni disciplinari per i docenti che violino i doveri previsti o che manifestino atteggiamenti considerati incompatibili con la definizione IHRA. Le sanzioni arrivano fino alla sospensione.

Il quarto articolo introduce modifiche al codice penale. In particolare, si interviene sull’articolo 604-bis, quello che punisce la propaganda e l’istigazione all’odio, aggiungendo l’antisemitismo tra le circostanze esplicitamente previste. Viene incluso anche il riferimento alla “negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele” e alla “distruzione dello Stato di Israele”, formulazioni che ampliano ulteriormente l’orizzonte interpretativo.

Scuole e università devono monitorare

Il disegno di legge affida alla scuola un ruolo attivo, ma anche una responsabilità nuova: quella di farsi luogo di controllo. I dirigenti scolastici dovrebbero identificare, segnalare, sanzionare. I docenti rischierebbero provvedimenti anche gravi se ritenuti in contrasto con i criteri introdotti. Nel dettaglio, è l’articolo 3 del DDL a normare questi aspetti.

Cosa dice l’articolo 3 del ddl

Titolo: “Prevenzione e segnalazione degli atti antisemiti”

  1. Le istituzioni scolastiche, universitarie e formative sono chiamate ad adottare “iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto” dell’antisemitismo, in collaborazione con enti pubblici e privati.
  2. Il personale scolastico è tenuto a rispettare doveri di condotta coerenti con la definizione operativa di antisemitismo adottata dal ddl (cioè quella dell’IHRA).
  3. È previsto che il mancato rispetto di tali doveri possa comportare provvedimenti disciplinari:
    • censura;
    • sospensione dall’attività lavorativa fino a sei mesi;
    • nei casi più gravi, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il testo affida ai dirigenti scolastici e ai vertici degli atenei un ruolo di monitoraggio e attivazione delle misure previste, sia in fase preventiva sia repressiva.