23 Settembre 2026

Convergenze parallele tra Vannacci e la sinistra contro il DDL sull’antisemitismo

Le convergenze parallele tra Vannacci e la sinistra contro il ddl sull’antisemitismo

Futuro Nazionale annuncia il voto contrario al ddl sull’antisemitismo e finisce sulle stesse posizioni della sinistra “antisionista”. Il testo contesta le accuse di privilegio e censura rivolte alla definizione IHRA, ricostruisce la portata limitata della legge e denuncia l’assenza di misure efficaci contro l’odio diffuso dalle piattaforme digitali.

Domenica Roberto Vannacci ha annunciato che i deputati di Futuro Nazionale voteranno alla Camera contro il disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo, approvato il 6 marzo scorso al Senato, e ha motivato così la sua decisione:

“Voteremo contro, non perché ce l’abbiamo con gli ebrei, anche se mi danno del sionista. Così come non ce l’abbiamo con le donne quando rifiutiamo il concetto di femminicidio, non abbiamo nulla contro gli ebrei. Però non possiamo accettare il principio secondo cui offendere un ebreo sia più grave che offendere un cristiano, un islamico o un buddista. Non lo possiamo pensare e concepire.”

Prescindiamo dal fatto che i deputati neo-vannacciani Furgiuele, Ziello, Davide Bergamini e Bof risultano tra i firmatari di un disegno di legge di contenuto analogo – a partire dall’adozione della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA – e adesso dovranno patriotticamente rinnegare la propria precedente posizione.

Non è però da questi piccoli particolari che si giudica un patriota, un patriota lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia con cui si prodiga per servire i desiderata dell’autoproclamato capo-feccia, che sono, sul punto, perfettamente sovrapposti – cosa non imprevedibile e neppure sorprendente – a quelli dell’Anpi, del M5S e di tutta la sinistra “antisionista” impegnata nella difesa libertaria del free speech antisemita.

Oltre alla posizione, sovrapposte a quelle degli odiati comunisti sono anche le motivazioni dell’arcade del fascismo 2.0, per cui un eccesso di tutela degli ebrei violerebbe il principio di uguaglianza e la repressione della propaganda antisemita, come forma del tutto caratteristica di odio etnico-religioso, costituirebbe di per sé un atteggiamento discriminatorio, perché privilegerebbe una minoranza a danno di altre minoranze (o maggioranze) meno favorite dal legislatore.

Inoltre – su questo Vannacci non si è pronunciato, ma non mancherà di farlo, si accettano scommesse – il sospetto diffuso a piene mani dagli oppositori a questa legge è che il contrasto dell’antisemitismo diventerà il manganello politico-giudiziario del diritto di critica politica al governo di Israele.

Sono tutte menzogne, inventate con la stessa logica, se non con la stessa intenzione, con cui funziona da secoli il pregiudizio antisemita, che contrabbanda l’elezione religiosa degli ebrei di cui parla la Bibbia – cioè gli oneri che per gli ebrei derivano dall’alleanza con Dio – come pretesa di superiorità degli ebrei sui non ebrei e come giustificazione di un progetto di dominio universale.

In questo caso, si sostiene che gli ebrei rivendicherebbero (e i legislatori loro asserviti concederebbero) una protezione e un’immunità che ad altri non sono riconosciute.

Non è così. Andiamo con ordine.

Il disegno di legge in discussione non istituisce un reato, né un’aggravante specifica di antisemitismo e non appresta in via privilegiata per gli ebrei alcuna tutela negata ad altri.

Inoltre, non ridefinisce le fattispecie incriminatrici, né accresce alcuna delle pene oggi stabilite dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, senza alcuna distinzione tra ebrei e non ebrei, per la propaganda, la discriminazione e l’istigazione alla violenza per motivi d’odio etnico e religioso.

Il disegno di legge si limita ad adottare, sul piano legislativo, la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) il 26 maggio 2016.

In questo modo completa un percorso che era stato avviato dal Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2020, con un’adozione meramente amministrativa, in base alla quale comunque la definizione dell’IHRA era stata ufficialmente incorporata nella Strategia nazionale contro l’antisemitismo.

In questa rapida disamina, oltre a prescindere – se non per darne notizia – dal necessario ripudio della firma dei parlamentari vannacciani, prescindiamo anche dall’ancora più spettacolare ripudio della definizione dell’IHRA da parte di quanti l’avevano introdotta in Italia, a partire da Conte, che il 17 febbraio 2020 era presidente del Consiglio, nella sua seconda incarnazione, quella giallo-rossa, e da tutta la sinistra “antisionista”.

Quella stessa sinistra allora sedeva beata un po’ sui banchi del governo, un po’ su quelli della maggioranza parlamentare e non aveva ravvisato in quella definizione i propositi liberticidi e contro-discriminatori che oggi denuncia con raccapriccio.

Per tornare al merito, qualcosa certo cambierebbe approvando una legge: ciò che fino ad oggi è stato un criterio politico diventerebbe un canone giuridico di più stringente applicazione, non solo in ambito lato sensu repressivo.

Non solo, cioè, per qualificare le condotte antisemite ai fini dell’accertamento della loro eventuale (e comunque residuale) rilevanza penale, ma per contrastarne la diffusione ormai epidemica in tutte le piattaforme mediatiche e per promuovere azioni positive, cioè educative e formative, contro un pregiudizio antisemita così incistato nel discorso pubblico da rappresentare, come negli anni ’30, una forma di senso comune.

Vaste programme – bisogna ammettere – in un Paese in cui Liliana Segre deve vivere sotto scorta e subire i processi morali dai migliori fichi del bigoncio progressista e l’agit-prop della diffamazione anti-israeliana, Francesca Albanese, può diventare la beniamina dell’Italia nominalmente antifascista redarguendo i compagni troppo sentitamente solidali con gli ostaggi di Hamas e troppo tiepidi contro la natura intrinsecamente genocidaria dello Stato ebraico.

Nondimeno, quello di bonificare, almeno in parte, le fonti del discorso pubblico dal percolato dell’odio antisemita è tutto fuorché un disegno liberticida e meriterebbe rispetto e sostegno, se non si vuole usare la memoria liturgica dell’Olocausto di ieri come alibi della negligenza o della collaborazione con i pogrom di domani.

Per essere chiari, l’adozione della definizione dell’IHRA e dei suoi corollari esplicativi non autorizzerebbe alcuna repressione della critica verso la politica dello Stato ebraico e dei suoi governi.

Renderebbe però più rischioso accusare le “lobby ebraiche” di agire come una sorta di massoneria criminale internazionale; imputare collettivamente agli ebrei le colpe vere e presunte di uno o alcuni ebrei, chiedendo loro di dissociarsi, pena l’ostracismo civile; auspicare la cancellazione della cosiddetta “entità ebraica”, cioè di Israele, dalla cartina del Medio Oriente e “la liberazione della Palestina dal fiume fino al mare”; giustificare la violenza contro gli ebrei, le istituzioni ebraiche e Israele come inevitabile conseguenza del “nazismo sionista”…

Sarebbe cioè più rischioso fare ciò che ordinariamente l’antisemita individuale e di massa si sente normalmente autorizzato a fare contro il feticcio polemico dell’ebreo collettivo.

In questo quadro, occorre dire che il disegno di legge Delrio era l’unico, tra quelli dal cui esame congiunto è sortito il testo licenziato dal Senato, che si era posto concretamente il problema del “rafforzamento degli interventi relativi ai contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online di servizi digitali”.

Prevedeva infatti che il governo, entro sei mesi dall’approvazione della legge, adottasse uno o più decreti legislativi, in attuazione del Digital Services Act (reg. UE 2022/2065), con cui si sarebbero dovuti disciplinare i diritti degli utenti, gli obblighi delle piattaforme e il ruolo dell’AGCOM nella prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti.

Questa parte non è stata recepita per scelta della maggioranza, che non aveva né ha alcuna intenzione di inimicarsi gli oligarchi digitali, i quali, essendo veri professionisti dell’economia dell’hate speech, non hanno alcuna intenzione di tirare il collo alla gallina dalle uova d’oro del “dagli all’ebreo”.

Così è residuato un testo poco più che simbolico, che, se presenta un rischio, non è quello di essere troppo, ma troppo poco rispetto alle dimensioni del problema che dovrebbe affrontare.

In ogni caso, le convergenze parallele tra Futuro Nazionale e la sinistra antifascista senza se e senza ma, contro questo modesto disegno di legge, lasceranno entrambi privi di disturbi e di imbarazzi. Marceranno divisi e colpiranno uniti, facendo finta di non conoscersi.

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