Fonte:
moked.it
Autore:
Vincenzo Pacillo,
Vincenzo Pacillo: «Mappare per colpire, breve storia di un modulo»
C’è un genere letterario che nessuno studia e che pure ha cambiato più vite di molti romanzi: il modulo. Il modulo non narra, non argomenta, non persuade. Fa domande. E chi fa domande — lo sapeva bene ogni inquisitore — ha già deciso in anticipo quali risposte siano possibili. Un campo da compilare è un’ontologia in miniatura: se il modulo chiede «città», allora esistono le città; se chiede «albergo», esistono gli alberghi; e se chiede di segnalare in quale via si annidi la «presenza sionista», allora esiste — o si pretende che esista — una presenza sionista, distribuita sul territorio come una specie infestante, misurabile, cartografabile, in attesa di provvedimenti. La grammatica del formulario è più autoritaria di qualunque proclama, perché non domanda di credere a nulla: domanda soltanto di riempire uno spazio bianco. E lo spazio bianco non si discute. Si compila.
Nella seconda metà del luglio 2026 un modulo di questo genere è circolato in rete. Chiedeva di indicare città, alberghi, resort, vie, «fonti», organizzazioni locali e persone «fidate», allo scopo dichiarato di mappare il cosiddetto turismo sionista in Italia: dunque, in concreto, la presenza di ospiti israeliani ed ebrei nelle strutture ricettive del Paese. È stato rimosso dopo l’intervento del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo e dopo la ferma condanna dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, delle comunità territoriali e di numerose forze politiche. Recava in apertura un’avvertenza che merita di entrare nelle antologie dell’ipocrisia burocratica: il questionario, si precisava, non ha intenti di profilazione in base a nazionalità o religione, ma di identificazione. Ora, identificare qualcuno in quanto membro di un gruppo, allo scopo di misurare quanto quel gruppo sia diffuso sul territorio, è precisamente ciò che nel lessico giuridico si chiama profilare. La differenza non passa per l’intenzione dichiarata da chi raccoglie, ma per la funzione oggettiva della raccolta. Chi apre un registro e premette di non voler registrare nessuno non smette di tenere un registro: mente, e per giunta male.
Di quel modulo si è discusso per due giorni, e la discussione è finita con la notizia della sua rimozione. Vorrei sostenere che la notizia era un’altra. Una lista non è una raccolta di informazioni: è una tecnica che produce un ambiente, e l’ambiente sopravvive al foglio. Da qui quattro domande, che sono poi l’ordine di questo articolo: chi compila, chi finisce nell’elenco, chi avrebbe dovuto impedirlo, e chi ha fornito lo spazio bianco.
Un dettaglio, fra i campi da compilare, andrebbe letto due volte: quello che chiedeva i nomi delle persone «fidate». È il vocabolario del confidente, ed è antichissimo. L’Europa ha costruito per secoli i propri apparati sull’idea che il sospetto sia una prova in formazione e che la voce pubblica basti a fondare un procedimento: Italo Mereu ha chiamato tutto questo un ordinamento del sospetto, e ha mostrato come l’intolleranza sia la cattiva coscienza dell’Occidente più che una sua deviazione. La tecnica, in ogni epoca, è stata la stessa: l’elenco. Non occorre un tribunale per fare danno. Basta un nome scritto accanto a un indirizzo, e la certezza che qualcuno, prima o poi, quel foglio lo leggerà. Il formulario del luglio 2026 non ha inventato nulla: ha soltanto sostituito il registro parrocchiale con un servizio gratuito di raccolta dati, e il confidente di quartiere con un utente che compila da casa.
Si è molto insistito, nel dibattito pubblico, su un paradosso: che nella rete della segnalazione potessero finire italiani in vacanza in Italia. È vero ed è grave, ma l’argomento va maneggiato con prudenza, perché lascia intendere che schedare stranieri sarebbe stato meno grave. Il turista, di regola, cittadino non è: mappare il turismo di un gruppo significa mappare, in larga parte, persone che dormono tre notti e ripartono. Se la tutela dipendesse dal passaporto, quella lista sarebbe illecita per pochi e lecita per molti. Ma l’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, non del cittadino; il regolamento europeo sulla protezione dei dati, al considerando 14, estende la tutela alle persone fisiche a prescindere dalla nazionalità e dal luogo di residenza; l’art. 1 della Convenzione europea àncora gli obblighi degli Stati alla giurisdizione, non allo status civitatis. Ciò che un elenco aggredisce non è un vincolo di appartenenza politica: è la pretesa, che spetta a chiunque, di dire da sé chi si è.
Si dirà che il modulo non parlava di ebrei, ma di sionisti. La sostituzione della parola non salva nulla, e per una ragione che il diritto antidiscriminatorio conosce da tempo: ciò che qualifica una condotta come discriminatoria non è il nome che le dà chi la compie, ma il criterio che effettivamente seleziona i destinatari. Se il criterio di ingresso nella lista è la provenienza israeliana, il soggiorno in un albergo, la titolarità di un negozio o l’esistenza di «rapporti con Israele», il fattore protetto — religione, origine nazionale, appartenenza — non è stato abbandonato: è stato raggiunto per interposta persona, attraverso un segnale che quell’appartenenza la porta con sé. La Corte di giustizia, decidendo il caso Feryn nel 2008, lo ha detto con chiarezza. Un imprenditore belga aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe assunto lavoratori marocchini, perché i clienti non li gradivano in casa propria. Nessun candidato respinto si era fatto avanti, e nessuno ne serviva: la discriminazione c’era comunque, perché l’illecito sta nell’ambiente che quelle parole producono, non nel singolo danneggiato che si riesca a nominare. E la Corte di giustizia, decidendo il caso OT nel 2022, ha stabilito che un dato in sé comune — il nome del coniuge di un dichiarante — ricade nel divieto dell’art. 9 se dalla sua pubblicazione si può dedurre un dato protetto: non conta la natura dell’informazione raccolta, conta ciò che l’informazione consente di sapere. È il principio che qui decide tutto, e che la giurisprudenza successiva ha esteso alle inferenze algoritmiche. Il diritto di non rivelare le proprie convinzioni, che la Corte di Strasburgo protegge da tempo, è stato aggirato integralmente: nessuno degli schedati ha dichiarato alcunché e tutti risultavano nondimeno classificati.
Rappresentare poi la presenza israeliana come indizio di una neocolonizzazione da mappare significa riesumare, con lessico geopolitico, il vecchissimo teorema dell’infiltrazione occulta. È il nucleo dell’antisemitismo, e la definizione operativa recepita nella Strategia nazionale lo dice per esteso.
Chiamiamo dunque le cose con il loro nome anche sul piano delle norme. I dati raccolti erano luoghi, strutture, identità di ospiti, nomi di «fonti» locali. Per l’uso che se ne faceva, rivelavano convinzioni religiose e origine nazionale. Ricadevano perciò nel divieto posto dall’art. 9 del regolamento europeo, che per raccolte di questo tipo non conosce possibilità di deroga alcuna fuori dai casi stabiliti dal paragrafo 2. Non vale obiettare che il dato di partenza è banale: un nome, una provenienza, una prenotazione. Quando un dato comune serve a dedurre una caratteristica protetta, gli effetti sono quelli del dato sensibile, e il diritto guarda agli effetti. Titolare del trattamento è chi ne ha deciso finalità e mezzi. Poco importa che il movimento destinatario dei dati abbia disconosciuto l’iniziativa: risponde chi ha deciso lo scopo, non chi ha materialmente costruito la pagina. Sul versante sanzionatorio, gli artt. 167 e 167-bis del Codice della privacy puniscono il trattamento illecito e la diffusione illecita di dati riferibili a un numero rilevante di persone, mentre l’art. 604-bis del codice penale colpisce l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: e per l’istigazione non occorre che qualcuno abbia poi agito, bastando che la condotta fosse idonea a farlo agire.
C’è poi una categoria che l’iniziativa ha coinvolto senza chiederle il permesso: gli albergatori. Chi gestisce una struttura ricettiva raccoglie le generalità degli ospiti perché glielo impone l’art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e può comunicarle soltanto all’autorità di pubblica sicurezza, per i canali previsti. Trasmetterle a privati che si autoproclamino incaricati di mappare un fenomeno sarebbe un illecito autonomo e grave. Il modulo, in altre parole, non si limitava a sollecitare una delazione: chiedeva a un’intera categoria professionale di trasformare un obbligo di legge in uno strumento di schedatura privata.
Ma il danno vero comincia dove finisce l’elenco. Chi sa di poter essere segnalato perché alloggia in un albergo, perché parla ebraico nella hall, perché porta al collo un segno riconoscibile, non subisce alcun atto formalmente imputabile: semplicemente si adatta. Prenota altrove, abbassa la voce, ripone il segno, rinuncia al viaggio, non dice dove va. Nessuno lo ha aggredito, nessuno lo ha respinto, e tuttavia una libertà è stata compressa. La Cassazione, con la nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, ha chiarito che l’art. 2059 del codice civile copre ogni lesione di diritti inviolabili costituzionalmente riconosciuti anche fuori dai casi di reato: e la libertà religiosa nella sua proiezione esterna, letta con gli artt. 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, è fra questi. Il pregiudizio che ne nasce non è un dispiacere passeggero né un danno clinicamente misurabile: è un danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto inviolabile, nella sua componente dinamico-relazionale, che altera stabilmente relazioni, abitudini e progetti.
Da qui discende la conseguenza più interessante e meno praticata. Se il danno è ambientale, può derivare anche da omissioni: risponde chi, avendo il governo di uno spazio collettivo, lasci che quello spazio diventi ostile. È la vecchia posizione di garanzia, che la giurisprudenza civile ha imparato a usare fuori dal recinto penalistico. L’art. 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro a tutelare non solo l’integrità fisica ma la personalità morale di chi lavora; il contratto d’albergo integra, verso l’ospite, precisi obblighi di protezione; l’art. 41 della Costituzione vieta all’iniziativa economica di svolgersi in danno della dignità umana; il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la Carta delle buone prassi per il rispetto della libertà religiosa nei luoghi di lavoro, promossa dalla Strategia nazionale, forniscono il parametro concreto della diligenza esigibile. Il TAR Campania, con una sentenza del 2019 in materia di sostegno scolastico, ha riconosciuto risarcibile il danno da privazione sistemica delle condizioni necessarie a esprimere la propria identità: principio nato per la disabilità, ma buono per l’appartenenza religiosa. Restano naturalmente i limiti, e vanno detti perché la costruzione non evapori in retorica: occorre la colpa, occorre il nesso causale — dimostrabile per presunzioni, non presunto in sé —, occorre che l’intervento fosse esigibile e che la lesione superi una soglia di serietà. Fuori di lì c’è il fastidio, che non si risarcisce.
Resta l’ultima domanda, quella dello spazio bianco: chi lo ha fornito. Il sollievo per la rimozione del modulo l’ha fatta cadere, ed è invece la sola che riguardi il futuro, perché il foglio si cancella e lo spazio bianco resta. Quel modulo non è stato sussurrato in una stanza. È stato costruito con uno strumento di massa per la raccolta strutturata di dati, distribuito da servizi di grandissima diffusione, propagato in ambienti conversazionali capaci di raggiungere in poche ore un numero indeterminato di persone. È stato tolto per intervento istituzionale, cioè ex post e in via discrezionale. Il che significa, tradotto: l’architettura non ha opposto attrito alcuno alla costruzione e alla diffusione capillare di uno strumento di schedatura di un gruppo protetto, e non ne opporrà alla prossima versione, che avrà parole diverse e identica funzione.
Su questo il diritto europeo dice molto più di quanto il dibattito abbia usato. Gli artt. 34 e 35 del regolamento sui servizi digitali impongono alle piattaforme di dimensioni molto grandi di individuare e mitigare i rischi sistemici che derivano dal funzionamento dei loro servizi, compresi gli effetti negativi sui diritti fondamentali e sul discorso civico: e un dispositivo che raccoglie dati per mappare la presenza di un gruppo protetto è un rischio sistemico prima ancora di essere un contenuto illecito. La misura adeguata, allora, non è cancellare il singolo modulo, ma intervenire sull’architettura che ne consente la generazione e la diffusione. Gli strumenti ci sono e restano inutilizzati: i meccanismi di segnalazione e azione, la qualifica di segnalatore attendibile — che l’UCEI, la Fondazione CDEC e l’Osservatorio antisemitismo dovrebbero avere, con il conseguente obbligo di trattamento prioritario delle loro segnalazioni —, l’accesso ai dati per i ricercatori abilitati, senza il quale ogni stima sul fenomeno resta congettura. La Corte di giustizia, poi, ha già stabilito due cose decisive: che, una volta conosciuta l’illiceità di un contenuto, il prestatore può essere tenuto a rimuovere anche i contenuti equivalenti — ed è esattamente la risposta al modulo che rinasce con altre parole —, e che chi adotta tecniche di valorizzazione algoritmica dei contenuti non può più dirsi soggetto meramente tecnico, automatico e passivo. Il mancato governo delle dinamiche che alimentano un clima antisemita non è dunque disobbedienza a una raccomandazione morbida: è indice di cattiva organizzazione e di gestione insufficiente del rischio, cioè colpa. La piattaforma non è estranea al danno: ne è co-costruttrice, perché è la sua architettura a stabilire che cosa, in quello spazio, si possa fare senza fatica. Un ambiente nel quale un modulo di schedatura si genera, si compila e si condivide senza incontrare un solo ostacolo è, per ciò stesso, un ambiente progettato male: ed è questo il senso di quella libertà religiosa by design che ho proposto altrove come obbligo di progettazione, e non come auspicio.
Torniamo, per finire, al modulo. Una società che tollera il censimento di un gruppo — anche se il censimento è dilettantesco, anche se dura tre giorni, anche se nessuno risponde — cambia in silenzio la propria grammatica. Ammette che la presenza di alcune persone sia un fatto da verificare anziché una condizione da presupporre; ammette che certe appartenenze debbano giustificare la propria visibilità; ammette che si possa chiedere a qualcuno conto di dove dorme e con chi commercia. Il vulnus non colpisce soltanto chi è finito nell’elenco: colpisce il patto di fiducia su cui la convivenza si regge, perché una comunità in cui una parte impara a farsi invisibile ha già perduto, per tutti, un pezzo della propria capacità di essere plurale. Il silenzio che ne accompagna la formazione — l’UCEI lo ha denunciato, e non era una lamentela ma una diagnosi — non è un fenomeno atmosferico: è una componente attiva dell’ambiente. Un elenco, in fondo, non è mai soltanto una raccolta di informazioni: è un atto linguistico che dichiara chi, in un dato territorio, sia considerato presenza da registrare anziché persona fra le persone. Il diritto può punire chi lo compila, e deve farlo. Ma se si limita a rincorrere il modulo di turno, arriverà sempre dopo la rimozione e sempre prima del successivo.
Vincenzo Pacillo,
Professore ordinario di Diritto e Religione, Università di Modena e Reggio Emilia

