18 Giugno 2014

Commissione Giustizia al Senato ha approvato il disegno di legge contro la negazione della Shoah

Fonte:

Senato.it - ADNKronos

Shoah, primo Ok a legge negazionismo

«Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia del voto in Commissione Giustizia al Senato che ha approvato il disegno di legge contenente il negazionismo della Shoah, dei crimini di genocidio e contro l’umanità come aggravante della legge Mancino. Il nostro plauso va al presidente della Commissione, Nitto Palma, e ai primi firmatari del testo, Lucio Malan e Silvana Amati, che si sono prodigati in questa battaglia di civiltà nel nostro Paese». Lo dichiara in una nota il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. “Ora auspichiamo che il testo di legge arrivi in Aula in tempi brevi, confidando anche nell’impegno che il Presidente Pietro Grasso ha sempre dimostrato – prosegue – La speranza è che, grazie alla relazione della senatrice Rosaria Capacchione e alla discussione a Palazzo Madama, l’Italia si doti (come previsto dalla decisione quadro 2008-913-Gai del Consiglio dell’Unione Europea e dal protocollo addizionale sul cybercrime di Budapest del 2003) di uno strumento efficace per contrastare gli assassini della Memoria che operano anche sul web».

Senato – Commissione Giustizia

 MARTEDÌ 17 GIUGNO 2014

 Presidenza del Presidente PALMA

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Ferri. 

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifiche all’articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, (Rinviato dall’Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014)

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 giugno.

La relatrice CAPACCHIONE (PD) esprime dapprima parere favorevole sull’ordine del giorno G/54-A/1/2. Nell’invitare i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti riferiti all’articolo 1, presenta e illustra la proposta 1.700, la quale rappresenta, in concreto, una riformulazione degli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver accolto l’ordine del giorno G/54-A/1/2, esprime parere favorevole sull’emendamento 1.700. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore GIOVANARDI (NCD), nell’intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.1, soppressivo dell’articolo 1, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento nel suo complesso, il quale finisce per risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione. Sottolinea, peraltro, come da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia emerso l’indirizzo favorevole o a rinunziare all’iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali risultano di difficile e pericolosa definizione  per via di norme penali.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge l’emendamento 1.1.

Approvato quindi l’emendamento 1.700, risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo come modificato dalla approvazione dell’emendamento 1.700.

1.700

LA RELATRICE

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art.1

All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

alla lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga», è inserita la seguente: «pubblicamente»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge  12 luglio 1999, n. 232.»

All’articolo 414 del codice penale, al primo comma, n. 1, la parola: «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre».